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Validità attestazione SOA alla scadenza triennale
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Argomenti: Validità attestazione SOA alla scadenza triennale
#17
Validità attestazione SOA alla scadenza triennale 3 Anni, 5 Mesi fa Karma: 0
admin
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graphgraph
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Ultima Modifica: 2008/12/08 14:23 By admin.
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#19
Re:Validità attestazione SOA alla scadenza triennale 3 Anni, 5 Mesi fa Karma: 0
Gli attestati SOA, prodotti da qualche anno su di schema unico predisposto Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportano in basso, una tabella su tre colonne con le indicazioni di seguito evidenziate:

rilascio attestazione originaria A
rilascio attestazione in corso B
scadenza validità triennale C
effettuazione verifica triennale D
scadenza intermedia (cons. stab.) E
scadenza validità quinquennale F

Precisamente:

A: indica la data di primo rilascio dell’attestato interessato.
B: indica la data dell’ultima variazione dell’attestato interessato a seguito di integrazioni categoria, variazioni di dati sociali, variazione di classifica, aggiornamento del certificato ISO, ecc. da parte dell’impresa.
C: indica la scadenza della validità triennale dopo al quale assolutamente l’impresa si deve considerare NON QUALIFICATA sino a quanto non rinnova l’attestato (cioè si riqualifica ex-novo con un nuovo quinquennio secondo procedura piena) oppure effettua la cosiddetta verifica triennale. Tale verifica e quindi la conferma della validità dell’attestato interessato decorre dalla data indicata in D e che avviane esclusivamente al termine delle verifiche condotte dalla SOA in sede di revisione triennale.
Tale richiesta può essere avanzata anche successivamente alla scadenza triennale indicata in C, ma avrà ad ogni modo come scadenza finale, il quinquennio originario indicato in E.
D: indica la data in cui si è effettuata la revisione triennale dalla quale ridecorre l avalidità dell'attestato sino alla data indicata in F
E: rileva i consorzi stabili
F: indica la scadenza quinquennale dell’attestato SOA dopo la quale l’impresa deve riqualificarsi ex-novo, ed aggiornare tutta la documentazione necessaria.
In caso di partecipazione ad una gara successivamente alla scadenza della validità triennale, l’impresa sarà esclusa dalla gara.
Benchè disponibili a farlo per altre necessità dell’impresa richiedente, non possono essere prese in considerazione “dichiarazioni” rilasciate dalla Società Organismo di Attestazione essendo tali dichiarazioni prova solo della volontà dell’impresa di effettuare la revisione ma ne escludono ancora il buon esito che sarà dato delle verifiche effettuate dall’Organismo.
E’ solo quanto contenuto nell’Attestato, tra l’altro trasmesso automaticamente dalla SOA presso il Casellario Informatico presso l’Autorità, a certificare le date di validità dello stesso.
Per maggiore chiarimento sulla, a volte, equivocata validità da parte delle Imprese dell’attestato SOA al termine del triennio alleghiamo un chiaro ed esplicativo articolo tratto dal Sole 24 Ore a seguito del parere numero 227 del 9.10.2008 della stessa Autorità.

Per maggiori informazioni sono a disposizione

dr. Francesco Leone
Tel 0832.363188
f.leone@lasoatech.it


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Chiarimenti sulle certificazioni SOA per le imprese edili: il parere dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
fonte: ilSole24ore.com - Norme e Tributi


Con il parere n. 227 del 9 ottobre 2008 ha ribadito che la verifica triennale ha natura costitutiva e non semplicemente dichiarativa.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 34/2000, come noto, "La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15 bis. [...] Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata".

E per il successivo art. 15 bis, "almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA, nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.[…] L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.".

Su questi presupposti di diritto, l'Autorità ha richiamato un suo precedente.

Con determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, precisava che l'impresa non può partecipare a gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione e la data di effettuazione della verifica che abbia avuto esito positivo. Infatti, avendo la revisione triennale dell'attestazione SOA natura costitutiva, decorso il termine dei tre anni di validità l'attestazione cessa di valere, ovvero non è più efficace ed il concorrente ne resta privo fino ad avvenuta nuova verifica con esito positivo.

Pertanto, poiché l'attestazione deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l'intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l'intera durata dell'appalto, vizia la procedura di gara l'ammissione di una impresa che non abbia attestazione SOA valida. In merito, l'Autorità richiama la giurisprudenza più nota (Tar Campania, n. 111/07; Tar Molise n. 496/2006; Tar Sicilia, sez. Catania n. 353/06, n. 539/06, n. 831/06).

L'Autorità infine, si pronuncia in merito alla possibilità o meno di una impresa di avvalersi di un'altra impresa per più di una categoria, precisando che non è possibile per una stessa categoria avvalersi di più di una impresa.

Interpreta quindi l'art. 49 comma 6 del Codice secondo cui il concorrente può "avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria".

Ricordiamo però che il Codice dei Contratti, nella nuova versione corretta dal d. lgs. 11 settembre 2008 n. 152 in vigore dal 17 ottobre scorso, ha modificato l'art. 49 comma 6 : "Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria."

Sintesi a cura dell'Ing. Ilde Garritano - Consulente studio legale Rusconi Partners
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Ultima Modifica: 2008/12/11 20:16 By fleone.
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