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| Addetti cantieri, dal 07 settembre tesserino con data assunzione e committente |
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14/09/2010 - Tra le norme della L. 13.08.2010, n. 136 (in vigore il 7.9.2010) vi e' anche l'art. 5, che introduce l'obbligo di indicare, nella tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri, una serie di informazioni ulteriori rispetto alle previsioni degli art. 18 e 21 del .DLgs. 9.4.2008 n. 81.La legge 13 agosto 2010, n. 136 è in realtà un’ampia legge delega che consentirà al Governo di riformare e riordinare tutta la normativa in materia di “lotta alle mafie”. Da questo punto di vista, quindi, la legge n. 136/2010 risulta suddivisa in due parti, una prima che entra in vigore immediatamente (cioè, il 7 settembre, una volta trascorsi i 15 giorni di vacatio legis) ed una seconda che sarà attuata da appositi e successivi decreti la cui emanazione è rimessa al Governo. In particolare, la delega impegna il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010: • un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; • un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia (di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490, e s.m.i.). Sempre in materia di “sicurezza dei cantieri”, tra le norme del “Piano” operative già dal 7 settembre vi è anche l’art. 4, volto a rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri (a tal fine, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi). Come l’articolo 5 di cui tra poco si tratterà, anche l’art. 4 è stato inserito nel DDL del “Piano” grazie all’approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione Giustizia, nel corso dell’esame del testo in sede referente. Soffermiamoci ora per un attimo sulla lettura delle novità inerenti le informazioni aggiuntive che dovranno essere inserite nel tesserino di riconoscimento. Tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri: dovrà indicare la data di assunzione e il committente (ex art. 5, L. n. 136/2010) L’art. 5 della Legge n. 136/2010 – come accennato – prevede che: - la tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri debba contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; - nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 debba contenere anche l'indicazione del committente. Si osserva che la CNA di Firenze (Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa), già nell’immediatezza dell’approvazione del DDL, ha rilevato, tramite il suo bollettino, che il testo dell’art. 5 risulta formulato in maniera contraddittoria – in modo da renderne incerto il campo di applicazione – poiché, a rigore, non apparirebbe chiaro se l'obbligo di integrazione dei dati sul cartellino riguardi soltanto i cantieri oppure se debba essere esteso a tutti gli appalti e subappalti. Questo perché – in effetti – il provvedimento fa riferimento esplicitamente solo ai lavoratori autonomi, mentre non cita altri soggetti che spesso lavorano in regime di subappalto e che, in alcuni casi, possono anche stipulare contratti di appalto, come ad esempio i componenti l'impresa familiare, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani senza dipendenti e i piccoli commercianti senza dipendenti. Le norme del TU sicurezza che vengono modificate In pratica, due sono gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) modificati dall’art. 5 del “Piano” aggiungendovi ulteriori “obblighi di informazione”: - l’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, che riguarda gli obblighi a cui sono tenuti il datore di lavoro e il dirigente al fine di consentire l’accesso alle zone “a rischio” del cantiere ai soli lavoratori che siano stati dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, formati e adeguatamente addestrati): in particolare, l’art. 18 prevede che, nell’ambito dell’attività svolta in regime di appalto o subappalto, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere dotato di una tessera di riconoscimento, munita di fotografia con l’indicazione delle generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; - l’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, che, invece, è relativo agli obblighi dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi: in particolare, i lavoratori autonomi - che prestino il loro lavoro in un luogo in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto - sono obbligati a munirsi di una tessera di riconoscimento con foto, contenente le proprie generalità. Le sanzioni Secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008, i datori di lavoro e i dirigenti che non diano al loro personale la tessera di riconoscimento - completa delle informazioni obbligatorie sopra riportate - incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Tale sanzione si riduce da 50 a 300 euro per i lavoratori che non espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non se ne dotino. La lotta alla mafia si fa anche nei cantieri Il Piano straordinario contro le mafie introdotto dalla L. n. 136/2010 fa parte di un più ampio quadro strategico-politico costituito da una serie articolata di interventi varati per contrastare la criminalità organizzata (tra questi, per esempio, vi è anche la recente istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, operata dal D.L. n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50/2010). In conclusione, segnaliamo che, oltre alle due disposizioni in commento (art. 4 e 5 della L. n. 136/2010), vi sono state di recente delle interessanti iniziative di contrasto della criminalità organizzata nell’ambito del settore dei lavori edili. In particolare, si ricordiamo: - la c.d. “direttiva cave” indirizzata dal Ministro dell’Interno Maroni ai prefetti sui controlli antimafia degli appalti pubblici di attività imprenditoriali legate al ciclo del calcestruzzo (prot. ingresso 23 giugno 2010 n. 4610) che ha previsto la creazione delle c.d. white lists di imprese affidabili.
- l’approvazione da parte del CdM n. 103 del 30 luglio 2010 di uno schema di D.P.R. recante un regolamento che disciplina le modalità di rilascio delle informazioni antimafia relative agli accessi e agli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori pubblici (Atto del Governo n. 217). Lo staff di Harpo Management Srl tel 0832.364614 fax 0832. 367518 email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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14/09/2010 - Tra le norme della L. 13.08.2010, n. 136 (in vigore il 7.9.2010) vi e' anche l'art. 5, che introduce l'obbligo di indicare, nella tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri, una serie di informazioni ulteriori rispetto alle previsioni degli art. 18 e 21 del .DLgs. 9.4.2008 n. 81.

