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| Certificati esecuzione lavori (All.D - dpr 34/00): chiarimenti Autorità sul buon esito |
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21/01/2009 - Sulla G.U. n. 295 del 18.12.2008 è stata pubblicata la determinazione n. 6/8 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che fornisce chiarimenti sulla dichiarazione di «buon esito» da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, a seguito di problematiche procedurali riscontrate a tal proposito.rzo decreto correttivo del codice degli appalti). Iniziano quindi da oggi i 15 giorni di vacatio legis, decorsi i quali le imprese
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 22 del citato D.P.R., i certificati di esecuzione dei lavori possono essere utilizzati per il conseguimento dell'attestato di qualificazione solo se riportano in calce l'espressa dichiarazione di «buon esito» da parte del committente, che indicherà l'esito di eventuali vertenze in sede arbitrale o giudiziaria. L'Autorità, richiamando le precedenti determinazioni nn. 6 e 29 del 2002, ribadisce e precisa che:
Con riferimento ai lavori inerenti i beni soggetti a disposizioni in materia di beni culturali, ambientali e per gli scavi archeologici, sono forniti chiarimenti sulla necessità di riportare nella certificazione l'attestato di buon esito dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, prevista dal comma 7, art. 22, del DPR 34/200. A tal riguardo, per i contratti relativi ai beni culturali di cui alla parte II, titolo IV, capo II del D. Leg.vo 163/2006 nei casi in cui la stazione appaltante non coincida con l'autorità preposta alla tutela, dovranno fornirsi due distinte dichiarazioni, in quanto l'attestato rilasciato dall'autorità di tutela costituisce esclusivamente il riconoscimento all'impresa del corretto approccio nell'affrontare le particolari problematiche dell'intervento, la quale è dunque ritenuta idonea ad acquisire la qualificazione per partecipare a procedure di selezione analoghe. L'attestazione di buon esito fornita dall'autorità di tutela oltre a quella della stazione appaltante ha, dunque, il fine di garantire la selezione delle imprese qualificate nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25, e non implica responsabilità di altro genere, che restano in capo al soggetto appaltante. Per qualunque informazione in merito alla Qualificazione SOA della Vs. Impresa visita la nostra specifica sezione o contattateci, saremo lieti di offrirVi, senza alcun impegno, ampie delucidazioni in materia.
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21/01/2009 - 

