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Certificati esecuzione lavori (All.D - dpr 34/00): chiarimenti Autorità sul buon esito PDF Stampa E-mail
Image 21/01/2009 -  Sulla G.U. n. 295 del 18.12.2008 è stata pubblicata la determinazione n. 6/8 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che fornisce chiarimenti sulla dichiarazione di «buon esito» da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori
ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, a seguito di problematiche procedurali riscontrate a tal proposito.rzo decreto correttivo del codice degli appalti). Iniziano quindi da oggi i 15 giorni di vacatio legis, decorsi i quali le imprese
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 22 del citato D.P.R., i certificati di esecuzione dei lavori possono essere utilizzati per il conseguimento dell'attestato di qualificazione solo se riportano in calce l'espressa dichiarazione di «buon esito» da parte del committente, che indicherà l'esito di eventuali vertenze in sede arbitrale o giudiziaria.

L'Autorità, richiamando le precedenti determinazioni nn. 6 e 29 del 2002, ribadisce e precisa che:
  • l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
  • non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale; qualora rilasciati, questi non potranno essere valutabili ai fini della qualificazione.
Da ciò consegue che il significato della dichiarazione di «buon esito» investe certamente l'aspetto prettamente tecnico dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste, ma si estende anche al rapporto di assoluta correttezza che l'appaltatore deve garantire nei confronti della committenza. Pertanto la dichiarazione del committente esprime un giudizio non solo su aspetti tecnico-amministrativi, ma anche sul complessivo operato dell'impresa sul piano dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera. Nel caso in cui il committente neghi l'attestazione di «buon esito», tale rifiuto dovrà essere motivato e supportato dalla sussistenza di grave inadempimento da parte dell'impresa alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la realizzazione dei lavori.

Con riferimento ai lavori inerenti i beni soggetti a disposizioni in materia di beni culturali, ambientali e per gli scavi archeologici, sono forniti chiarimenti sulla necessità di riportare nella certificazione l'attestato di buon esito dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, prevista dal comma 7, art. 22, del DPR 34/200.
A tal riguardo, per i contratti relativi ai beni culturali di cui alla parte II, titolo IV, capo II del D. Leg.vo 163/2006 nei casi in cui la stazione appaltante non coincida con l'autorità preposta alla tutela, dovranno fornirsi due distinte dichiarazioni, in quanto l'attestato rilasciato dall'autorità di tutela costituisce esclusivamente il riconoscimento all'impresa del corretto approccio nell'affrontare le particolari problematiche dell'intervento, la quale è dunque ritenuta idonea ad acquisire la qualificazione per partecipare a procedure di selezione analoghe. L'attestazione di buon esito fornita dall'autorità di tutela oltre a quella della stazione appaltante ha, dunque, il fine di garantire la selezione delle imprese qualificate nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25, e non implica responsabilità di altro genere, che restano in capo al soggetto appaltante.
Per qualunque informazione in merito alla Qualificazione SOA della Vs. Impresa visita la nostra specifica sezione o contattateci, saremo lieti di offrirVi, senza alcun impegno, ampie delucidazioni in materia.

                                                                        

Lo staff di Harpo Management Srl 

tel 0832.364614

fax 0832. 367518

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