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| Autorità LL.PP e cessione rami di azienda: verificare reale contenuto dell'atto |
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08/07/2009 - Nel Parere n. 30 del 26 Febbraio u.s., l'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha esaminato l'istanza di un Comune con la quale si chiedeva se fosse possibile che un'impresa in possesso di attestazione Soa non avesse personale alle proprie dipendenze.L'impresa interessata ha fatto presente che, avendo acquisito solo da poco tempo un ramo di azienda non ha ancora potuto eseguire alcun lavoro nella categoria oggetto del trasferimento (OG3) e, quindi, non ha aperto alcuna posizione presso la Cassa Edile, essendo al momento priva di proprio personale operaio.
La stessa impresa ha altresi aggiunto di essere regolarmente iscritta presso l`INPS e l`INAIL, avendo alle proprie dipendenze personale impiegato per lavoro di ufficio, e di aver inserito nel proprio organico, come Direttore tecnico, con contratto d`opera professionale regolarmente registrato, il soggetto cedente il ramo d'azienda.
L'Autorita ha ricordato la necessita, ai fini della verifica dell'effettivo trasferimento di azienda o di suo ramo, che il relativo contratto di cessione preveda un trasferimento in toto dell'organizzazione o sottoorganizzazione, e non singole sue parti, con la conseguente privazione da parte del soggetto cedente. E' stato peraltro preso atto, nel caso in esame, che non e` stato trasferito nessun rapporto di lavoro in quanto, all`atto della cessione, non essendovi lavori affidati alla cedente, questa era temporaneamente priva di operai nel proprio organico.
Conseguentemente l'Autorita ha ritenuto che il contratto di cessione di ramo di azienda avesse tutti gli elementi essenziali per produrre l'effetto del trasferimento del "complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa".
L'Autorita, nel concludere il suo parere, sottolinea, peraltro, come resti fermo l'obbligo dell'impresa di procedere all'iscrizione del proprio personale operaio alla cassa edile per poter risultare aggiudicataria definitiva, atteso che tale obbligo sussiste, per l'esecuzione di un appalto di lavori pubblici, per tutte le imprese che aderiscono al CCNL degli edili.
Sull'argomento l'Autorita si era peraltro gia espressa con la deliberazione n. 91 del 29 marzo 2007 sostenendo che l'iscrizione alla cassa edile sussiste ipso facto per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili e che, indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch'esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente.
Lo staff di Harpo Management Srl
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08/07/2009 - Nel Parere n. 30 del 26 Febbraio u.s., l'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha esaminato l'istanza di un Comune con la quale si chiedeva se fosse possibile che un'impresa in possesso di attestazione Soa non avesse personale alle proprie dipendenze.

