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Autorità: controlli sui certificati di esecuzione lavori per la qualificazione SOA PDF Stampa E-mail
Image 24/09/2010 - L'AVCP con il comunicato n. 62/2010 e la determina n. 6/2010, sull'obbligo imposto alle SOA ex art. 40, c.3, del D.Lgs. 163/06, ha precisato le modalità di verifica dei certificati nonchè le segnalazioni da effettuare in caso di mancato riscontro delle Stazioni Appaltanti. 
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito alcune precisazioni con il in merito all'obbligo imposto alle SOA, dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) e dei conseguenti oneri - meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi.
 L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito alcune precisazioni con il in merito all'obbligo imposto alle SOA, dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) e dei conseguenti oneri - meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi.

Con riferimento all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (di seguito SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (di seguito C.E.L.) e dei conseguenti oneri – meglio specificati nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6 del 27 luglio 2010 – di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi, si precisa nel comunicato n. 62 del 20/09/2010 (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ) che:

• la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le seguenti modalità: a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione);

• anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;

• nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi successivamente. Convezionalmente l'Autorità stabilisce che all'inizio dell'oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L. rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L. rilasciato successivamente al 01.07.2006);

• conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina di ritorno e per la P.E.C. la e-mail attestante la ricezione;

Per qualunque informazione in merito allle normative sulla qualificazione SOA ed alle conseguneze dirette che avranno sull' attestato SOA o sulla procedura in animo di avviare per la Tua impresa, contattaci e, senza alcun impegno, saremo lieti di soddisfare le Tue esigenze e qualora lo riterrai opportuno, consigliarTi, senza costi aggiunti e con comode modalità di pagamento, sulle piu' corrette ed economiche procedure per Qualificare la Tua Impresa o positivamente sfruttare le nuove disposizioni.

Lo staff di Harpo Management Srl 

tel 0832.364614 - fax 0832. 367518 

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