Banner
sfondo_header

IN EVIDENZA

Cessione o Affitto rami d'azienda per qualificazione SOA

Desideri acquisire i requisiti per la Qualificazione SOA? Hai in animo l’acquisto o l'affitto di un ramo di azienda SOA? Vuoi cedere/affittare tutta o parte della tua azienda? Read more

Ricerca Promotori e Consulenti SOA

Ricerchiamo su tutto il territorio nazionale Promotori e Consulenti SOA con cui valutare eventuali rapporti di collaborazione... Read more

Agevolazioni Corso HACCP

Harpo Management S.r.l. nell'ambito dell'organizzazione dei corsi di formazione per il rilascio dell'Attestato di Formazione al personale alimentarista .... Read more

Cessione ramo OG9 impianti fotovoltaici

Vuoi partecipare a bandi pubblici per impianti fotovoltaici?Non hai i requisiti richiesti? Vuoi acquistare un ramo di azienda OG9 garantito? Read more

Opportunità! Acquisto Srl con SOA OG1 VI per gare sino a 12 milioni €

Vuoi partecipare ad appalti pubblici in edilizia - costruzioni generali e non hai i requisiti? Compra il ns. ramo SOA OG1 VI.  Garanzia 100% Read more

AFFARE! Rami SOA con Srl NEO Costituita OG6 IV-OS21 V-OS1 III - Garantita 100%

Si cede SRL con SOA OG6 IV,OS21 V,OS1 III. Scadenza Attestato SOA Dicembre 2016.Garanzie 100% Read more

Avvalimento Soa OG6 IV-OS21 V-OS1 III

Vuoi partecipare a gare in OG6 OS21 e OS1. Subito disponibile in TUTTA ITALIA per TE. Contattaci... Read more

Fai Crescere La Tua Impresa. Scopri tutti gli appalti d'Italia con GARE ITALIA ON LINE

Per monitorare e reperire giornalmente tutti gli Appalti e le Gare, senza limitazione, in modo facile, completo ed economico.... Read more
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Login

Nuovo Regolamento Codice appalti: Pubblicato sulla Gazzetta il DPR n. 207/2010 PDF Stampa E-mail
Image 13/12/2010 - Sulla G.U. n. 288 del 10.12.2010 è stato pubblicato il DPR n. 207 del 05.10.2010  "Regolamento esecuzione attuazione DLgs. n. 163 del 12.04.2006 - Codice contratti pubblici  lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE".  
Così come previsto all'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), il nuovo regolamento n. 207/2010 entrerà in vigore, 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, l'8 giugno 2011 data sino alla quale resterà in vigore il Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Soltanto alcune parti del Regolamento n. 207/2010 entreranno in vigore il prossimo 25 dicembre al termine dei canonici 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta.
Si tratta in dettaglio degli articoli 73 e 74 rubricati rispettivamente “Sanzioni pecunarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività di attestazione” e “Sanzioni per violazione da parte delle  imprese dell'obbligo d'informazione”.
In particolare il 26 dicembre 2010 entreranno in vigore le sanzioni per le SOA sino ad un massimo di 25.822 euro (art. 73, comma 1) nei casi più lievi di mancate risposte alle richieste dell'Autorità, di mancate comunicazioni e di violazione agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e sino ad un massimo di 51.545 euro (art. 73, comma 2) nei casi più gravi di trasmissione di documenti non veritieri e svolgimento dell'attività in maniera non conforme. In aggiunta alla sanzione pecuniaria è prevista, altresì, la sanzione della sospensione da un minimo di 120 giorni ad un massimo di un anno.
Per le imprese è prevista, invece, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro (art. 74, comma 1) nel caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità.

Quasi tutto l'articolato del nuovo regolamento, entrerà in vigore, quindi, il 9 giugno 2011.
 
Gli aspetti più innovativi che in questo momento ci vengono in mente, come già anticipato nelle precedenti notizie pari oggetto ed inserite sul nostro sito, sono:
  • le nuove classifiche intermedie (art. 61, comma 4) III-bis e IV-bis, rispettivamente sino a 1.500.000 e sino a 3.500.000 euro, che rende più facile la qualificazione delle piccole e medie imprese;
  • obbligatorietà della verifica dei progetti prima della loro validazione da parte del responsabile del procedimento (articoli 44 - 59) con la precisazione che la verifica deve accertare, tra l'altro, la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso e l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  • possibilità, nelle gare di progettazione, di scegliere esclusivamente l'offerta più vantaggiosa con l'obbligo da parte degli enti appaltanti di indicare un tetto massimo di ribasso (art. 266, comma 1, lettera c1) e con la precisazione che nel caso di ribassi più alti di quello indicato l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
  • istituzione del responsabile del procedimento anche nel caspo di contratti relativi a servizi e forniture (articolo 272).
  • Il regolamento ammette che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) possa anche svolgere le funzioni di progettista e di direttore dei lavori. Queste funzioni però non possono coincidere per interventi di importo superiore a 500 mila euro. Il Rup potrà invece predisporre la progettazione preliminare di lavori di importo inferiore a 5,2 milioni di euro.
  • maggiore livello tecnico per i progetti e gli studi di fattibilità che, di conseguenza, comporta un maggior impegno in questa fase per la stazione appaltante. Ugualmente approfondito dovrà essere il documento preliminare alla progettazione, predisposto dal Rup. In caso di concorso di progettazione, quest'ultimo dovrà essere integrato anche con dei documenti preparatori del concorso.
  • Il Rup, fino ad un milione di euro, potrà validare i progetti. Oltra a questo importo, la validazione dovrà essere fatta da organismi interni dell'amministrazione dotati di un sistema di controllo qualità, anche se fino al 2013 non sarà necessario.
  • obbligo per le stazioni appaltanti di indicare un limite massimo ai ribassi sul prezzo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'effetto sarà quello di rendere tale emendamento ininfluente, rimanendo la scelta del progettista fondata su valutazioni di tipo prevalentemente qualitativo. Nel caso di ribassi più alti di quello indicato l'offerta sarà dichiarata inammissibile.
  • il regolamento detta le norme attuative dell'articolo 53 del Codice che ammette la realizzazioni sia sulla base del progetto preliminare o del progetto definitivo. In ogni caso, per la partecipazione a queste gare il Regolamento impone alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali.
  • maggiori garanzie anche per la prevenzione del contenzioso e il pagamento del corrispettivo per i progettisti. Nel primo caso sono ammesse, durante la redazione del progetto esecutivo, variazioni quantitative e qualitative non superori al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; per tutti gli altri lavori 5%. Nel secondo, invece, il capitolato speciale prestazionale indicherà le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione.
  • il nuovo sistema di affidamento del dialogo competitivo che consentirà alle Amministrazioni, per gli appalti particolarmente complessi, di confrontarsi con gli operatori economici per individuare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione; il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatorio per le opere di maggior rilevanza.

Tutte le disposizioni sono, ovviamente, tese a garantire una maggiore trasparenza del mercato ed a garantire la qualità degli operatori economici che eseguono lavori pubblici, anche attraverso l'introduzione di norme di carattere "moralizzatore" del mercato e di un più rigoroso sistema di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza.


Ricordiamo, per ultimo, che il nuovo Regolamento n. 207/2010 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 30 novembre scorso e nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale appaiano i vuoti relativi agli articoli o parte di articoli non registrati dalla Corte stessa; ci riferiamo:

  • all'articolo 72 nella sua interezza;
  • all'articolo 79, comma 21;
  • all'art. 238, comma 1, frase: “o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici”;
  • all'art. 327, comma 2;
  • all'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS28; OS 29; OS 30; OS 34;
  • all'art. 357, comma 22, frase: “In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione”;
 

Lo staff di Harpo Management Srl 

tel 0832.364614 - fax 0832. 367518 

email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

>> Cessioni Rami di Azienda SOA - la nostra selezioneImage

>> FAQ compra-vendita rami azienda SOA Image

>> News attestazione SOA

>> Verifica ON LINE i tuoi requisiti SOA

>> Richiedi senza impegno INFORMAZIONI o un CONTATTO gratuito

 
Harpo Management S.r.l. Via G. Garibaldi, 13 73010 Surbo (Le) P.IVA 03739150757
Privacy policy
Powered by SEI Consulting s.r.l.