
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41.
Il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, così come previsto dall’art. 55 del D.lgs. 81/08 e dal D.lgs. 106/09, sono le seguenti:
- per omessa redazione del DVR, violazione dell’art. 29, comma 1, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
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